31/1/2008
Per la Corte di giustizia Ue il regime italiano “non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”. Nella sentenza si ricorda che Centro Europa7 srl, è una società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive e che nel 1999 ha ottenuto dalle autorità italiane un’autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere perché non sono mai state assegnate le radiofrequenze. Di qui la domanda di Europa7 di accertare il diritto ad ottenere l’assegnazione di frequenze, nonché il risarcimento del danno subito. Risultato: venne respinta dal giudice amministrativo. Il consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, ha così chiesto alla Corte di giustizia delle comunità europee l’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario relative ai criteri di assegnazione di radiofrequenze al fine di operare sul mercato delle trasmissioni radiotelevisive. Il giudice del rinvio “sottolinea che in Italia il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è mai stato attuato per ragioni essenzialmente normative, che hanno consentito agli occupanti di fatto delle frequenze di continuare le loro trasmissioni, nonostante i diritti dei nuovi titolari di concessioni”.